Sono valide le multe recapitate a mezzo posta, anche se sono prive della relata di notifica
debitamente compilata. Lo afferma la Cassazione con la sentenza 14005. Con questa decisione la Suprema corte ha accolto il ricorso della prefettura di Pesaro e Urbino contro la decisione del pretore di Fano, che aveva annullato una multa, inflitta a
una signora, perchè inoltrata alla destinataria senza la relata di notifica compilata sia nell’ originale sia nell’ atto da notificare.


In proposito, la Cassazione osserva che ”l’omessa stesura sull’ atto della relazione di notifica integra una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti”. Pertanto, chi vuole cercare di scampare al pagamento di una multa, è meglio che non faccia ricorso se il verbale non contiene la relata di
notifica. Questa irregolarità, infatti, può farla valere
davanti al prefetto con la conseguenza che deve ricominciare da capo tutto il procedimento di notifica, con la possibilità che scadano i tempi entro i quali la multa deve essere notificata. Invece, se si avanza reclamo contro una multa senza notifica,
il fatto stesso di proporre appello offre al giudice la
dimostrazione che la multa è stata ricevuta e portata a conoscenza del diretto interessato.