La presenza di un ascensore in condominio non sempre è scontata, soprattutto in palazzi antichi o comunque costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 13/1989 sull’abbattimento delle barriere architettoniche che prevede proprio l’installazione di un ascensore o di un montascale in tutti gli edifici costituiti da almeno due piani, oltre al piano terra. L’installazione di un ascensore, infatti, è una richiesta sempre più frequente degli abitanti di un condominio e, per fortuna, alcune regioni come l’Emilia Romagna, hanno emanato leggi regionali apposite per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche garantendo ai propri cittadini contributi fino al 50% sulla spesa sostenuta.

Con l’aiuto della Regione, ma anche e soprattutto dello Stato, è possibile quindi superare il problema delle scale che spesso e volentieri diventano un vero e proprio ostacolo per le persone anziane e/o con disabilità motorie. L’installazione di un ascensore o di un montascale in città come Reggio Emilia non è più un problema in fatto di spesa, ma cosa si deve fare per richiedere l’installazione di un ascensore nel proprio condominio?

La richiesta per l’installazione di un ascensore in un condominio deve essere presentata e votata all’assemblea condominiale che, secondo l’art. 1136 c.c., deve essere costituita con l’intervento dei condomini che rappresentano i 2/3 del valore dell’edificio. L’installazione può essere effettuata solo se si raggiunge il quorum deliberativo costituito dal 50% + 1 degli intervenuti e almeno ½ del valore del condominio.

Se il condominio è costituito da più scale ma l’installazione dell’ascensore riguarda soltanto una di esse, allora la maggioranza deve essere calcolata tenendo conto solo dei proprietari delle unità immobiliari collegate direttamente a quelle scale.

Nel caso in cui l’installazione preveda un’alterazione del decoro architettonico dell’edificio o un deprezzamento anche di una sola unità immobiliare dell’edificio, la maggioranza non sarà sufficiente a dare il via libera ai lavori ma, in questo caso, occorrerà l’unanimità.

La situazione è diversa nel momento in cui l’installazione avviene per favorire un disabile o un anziano.

Nel caso di mancata maggioranza all’assemblea, l’installazione dell’ascensore può essere effettuata lo stesso ma non ci sarà alcuna spartizione delle spese, che ricadranno tutte sulle spalle del richiedente che, però, sarà il solo a potere usufruire dell’ascensore.

Gli altri inquilini del condominio potranno utilizzare l’ascensore soltanto contribuendo alle spese di esecuzione e di manutenzione, rimborsando colui che ha pagato per la realizzazione dell’opera.

Nel momento in cui si raggiunge il quorum e la richiesta viene approvata dall’assemblea, invece, le spese di installazione dell’ascensore sulle parti comuni sono a carico dell’intero condominio con ripartizione dei costi fra i condòmini.
Anche se la spesa per l’installazione e la manutenzione di un ascensore può spaventare, è possibile usufruire di una detrazione fiscale considerevole. Grazie al Bonus Ristrutturazioni 2019, attivo fino al 31 dicembre 2019 salvo proroghe dello Stato, è possibile ottenere una detrazione fiscale pari al 50% su una spesa massima di 96.000 euro. Nel caso in cui il Bonus non venga prorogato, a partire dal 1° gennaio 2020, l’agevolazione scenderà al 36% su una spesa massima di 48.000 euro.

Infatti, stando a quanto riportato dall’Agenzia delle Entrate nella sua guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” all’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, tra i lavori che possono beneficiare di una detrazione fiscale del 50% rientrano anche tutte quelle opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, o alla realizzazione di strumenti che siano in grado di favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione di persone con disabilità motorie gravi.

Tra le detrazioni fiscali per l’ascensore condominiale rientrano anche i costi sostenuti per la manutenzione dello stesso, ma solo in via straordinaria. Le spese di manutenzione straordinaria, infatti, sono detraibili fino al 50%, mentre le manutenzioni in via ordinaria (cioè quelle che servono a mantenere l’ascensore efficiente) non rientrano tra le spese detraibili.

La detrazione fiscale del Bonus Lavori Condominiale può essere ottenuta solo se i lavori condominiali vengono eseguiti sulle parti comuni dell’edificio quali: il suolo su cui sorge l’edificio e le parti di cui è composto (fondamenta, muri maestri, tetti, balconi, portoni, ecc.), nonché i locali per la portineria, l’alloggio del portiere, la lavanderia, il riscaldamento centrale e tutti i servizi in comune, opere e altri servizi destinati all’uso comune come impianti di acqua, gas e luce, ascensori, piscine, ecc.

I pagamenti devono essere effettuati dai condomini tramite bonifico bancario o postale intestato al condominio. L’obbligo di conservare tutta la documentazione, comprese fatture e ricevute fiscali relative alle spese dei lavori, le ricevute dei bonifici e la copia di tutte le documentazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate e all’Asl locale, spetta all’amministratore dell’edificio.

Mentre, ogni famiglia del condominio, ha il dovere di conservare la certificazione rilasciata dall’amministratore che garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla legge e la quota della spesa imputabile ad ognuna unità immobiliare del condominio, calcolata in base ai millesimi di proprietà.