L’utilizzo dei valori bollati
espressi in lire è consentito anche oltre il termine del 28
febbraio 2002. Lo ricordano il ministero del Tesoro e l’Agenzia
delle Entrate, che lo aveva in precedenza indicato come giorno
ultimo disponibile per consumare le scorte, in lire, rimaste
ancora invendute.

Il chiarimento arriva con una circolare
diramata oggi dall’Agenzia e in una delibera del Comitato Euro
disponibile sul sito del ministero del Tesoro. Il
provvedimento delle Entrate stabilisce anche che i valori
espressi in lire devono però essere tradotti nell’equivalente
in euro. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati, cioè i
cosiddetti rivenditori secondari, potranno quindi vendere i
valori bollati anche se recanti l’indicazione delle lire dopo la
data del 28 febbraio del 2002, ma in cambio di un corrispettivo
che dovrà essere assolto in euro. Con le stesse modalità
avverrà la cessione dei valori bollati dal rivenditore
primario, le Poste Italiane Spa, ai rivenditori secondari.
Dal Tesoro si spiega: ”Nella Delibera il Comitato ritiene
che, allo scopo di rispondere alle esigenze dei cittadini che
ancora detengono valori bollati con valore facciale espresso
solo in lire, tali valori mantengano la loro validità fino ad
esaurimento delle scorte. Naturalmente, il loro valore si
determinerà in euro in base al tasso fisso di
conversione”.