Esenzione dall’Iva e imposta di registro fissa per i mutui erogati dall’Inpdap ai propri iscritti e dipendenti. E’ quanto ha stabilito l’Agenzia delle
Entrate, chiarendo il trattamento fiscale, ai fini Iva, da riservare all’erogazione di mutui effettuata dall’istituto di previdenza nei confronti di iscritti e dipendenti.


Con una risoluzione approvata oggi – resa nota da Fiscooggi – è stato confermato sostanzialmente l’orientamento precedentemente formulato (n. 61/E del 2002), diretto a qualificare la suddetta attività come rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

L’Inpdap, avendo quale finalità istituzionale l’erogazione del trattamento di fine
rapporto e di pensione, dal punto di vista fiscale può essere configurato alla stregua di ‘ente non commerciale’.
E per questo rientrare nelle categorie previste per l’esenzione dell’Iva.

Inoltre, se l’ente previdenziale ha effettuato esclusivamente operazioni esenti, è a sua volta esonerato anche dalla presentazione della dichiarazione annuale.