La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna e Umbria sull’articolo 11 della Finanziaria 2002 (la cosiddetta riforma Tremonti).

Gli enti sostenevano l’incostituzionalità della norma, facendo valere la competenza legislativa dele Regioni ex articolo 117 della Costituzione in materia di ”casse di risparmio, casse rurali e aziende di credito di carattere regionale”.

La Corte costituzionale ha depositato le le sentenze, due, aventi ad oggetto la riforma della Fondazioni bancarie voluta dal ministro dell’Economia Tremonti. La Corte ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 11, commi 1 e 4, della legge n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002), nonche’ gli articoli 4, comma 1, e 10, comma 3, del decreto legislativo n.153 del 1999. Le altre questioni sollevate dal Tar del Lazio sull’art. 11 sono state dichiarate non fondate ed accompagnate da una corretta lettura della norma. Respinte le altre questioni sollevate sullo stesso art. 11 della legge n. 448 dalle regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria.