E’ confermato che in Emilia-Romagna
si votera’ in primavera secondo i dettami della vecchia legge elettorale, perche’ sono troppo stretti i tempi per l’entrata in vigore del nuovo Statuto dal quale dovranno derivare le nuove norme elettorali regionali.


Il Consiglio di Stato ha infatti diffuso il parere formulato dalla prima sezione il 12 gennaio scorso nel rispondere alla richiesta di precisazioni, proprio sull’ entrata in vigore del nuovo Statuto dell’ Emilia-Romagna, presentata dal presidente della Regione, Vasco Errani.
L’ esigenza di certezza che e’ garanzia del ”diritto di elettorato attivo e passivo – e’ il parere della prima sezione – esclude che possano trovare applicazione le modificazioni statutarie e di procedura entrate in vigore dopo l’ indizione delle elezioni”. E lo Statuto entrera’ in vigore dopo: la prima sezione ha infatti dato un’ interpretazione tale delle diverse norme che intervengono sulla questione (legge costituzionale, legge regionale 29/2000, sentenza della Consulta) che i 90 giorni obbligatori per l’ eventuale referendum sul nuovo Statuto decorrono dalla presa d’ atto della sentenza della Corte costituzionale avvenuta in Consiglio regionale il 18 gennaio scorso.

A futura memoria resta che un referendum ”per generale principio, non puo’ svolgersi su un testo anche solo parzialmente diverso da quello di cui si chiede l’ approvazione” e che e’ definita ”modifica” qualsiasi ”intervento della Corte costituzionale che incida sulla portata del testo originario” – scrive la prima sezione – anche se, come notava la Regione, e’ ”di contenuto tale da non modificare in nulla la sostanza” e da non richiedere alcun intervento nemmeno di coordinamento testuale. La Consulta aveva rilevato che l’ incompatibilita’ della carica di assessore con quella di consigliere non puo’ stare nello Statuto (ma casomai nella futura legge regionale) e questa previsione e’ stata semplicemente tolta dal testo statutario, senza inficiare in alcun modo nessun’ altra delle sue disposizioni. Ma ”la dichiarazione di illegittimita’ costituzionale di parte del testo approvato dal Consiglio regionale – scrive la prima sezione – ne compromette irreparabilmente la identita’, interrompe la linearita’ e la intrinseca coerenza del procedimento”.