Non verranno tagliati i punti della
patente ai proprietari dei veicoli che non hanno comunicato l’ identita’ del conducente per le infrazioni gia’ definite alla data del 26 gennaio ma non ancora comunicate al Centro elaborazione dati del Ministero dei Trasporti.

Lo stabilisce la circolare diramata dal Viminale che illustra le novita’ conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005 del 24 gennaio scorso.
La circolare chiarisce che dopo il 26 gennaio – data di pubblicazione della sentenza – non e’ piu’ previsto il taglio dei punti se non sia stato identificato il conducente. Resta, pero’, l’ obbligo per il proprietario del veicolo di comunicare entro 30 giorni il nome di chi ha commesso l’ infrazione; in caso contrario scattera’ la sanzione di 357 euro prevista dall’ art. 180 comma 8 del codice della strada.
Secondo le indicazioni del ministero, la nuova procedura si applica da subito a tutti i verbali notificati a partire dal 26 gennaio anche se riferibili ad accertamenti pregressi purche’ non esauriti. Se, pero’, a quella data la comunicazione non risulta pervenuta al Ced, non si potra’ piu’ effettuare.