Giro di vite contro chi corre troppo sulle strade o guida sotto effetto di alcol e droghe. Su proposta del ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, il consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge sulla sicurezza stradale.


L’obiettivo, si legge in una nota del Ministero, “è rendere immediatamente efficaci, già da sabato 4 agosto e in tempo quindi per fronteggiare l’aumento di traffico in occasione delle partenze per le vacanze, alcune disposizioni contenute nel disegno di legge all’esame del Senato, che non sarà approvato dal Parlamento prima di settembre”.

In particolare, il decreto Bianchi inasprisce “in maniera sensibile” le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior
numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza, sotto effetto di droghe. Più severe anche le sanzioni per l’uso dei telefonini durante la guida.

ECCESSO VELOCITA’. Per l’eccesso di velocità, le nuove regole prevedono un aumento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. Sarà possibile impiegare
come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato. previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per rilevare la velocità siano ben visibili e segnalate preventivamente con l’uso di cartelli o
di dispositivi di segnalazione luminosi.
Sono state rimodulate le fasce di eccesso di velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 chilometri orari e a 60 km/h rispetto al limite. Chiunque supera, ad esempio, di 40 chilometri orari, ma di non oltre i 60 km/h i limiti massimi di velocità, è soggetto al pagamento di una somma da 370 a 1.458 euro e alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se in un periodo di due anni viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità, la sospensione della patente va da 8 a 18 mesi. Se si superano i limiti di oltre 60 km/h, la multa da pagare parte da 500 e arriva
a 2.000 euro e la sospensione della patente va da 6 a 12 mesi. In questo caso, se nei due anni viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla revoca della patente.
ALCOL E DROGHE. Le nuove norme in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti vogliono essere una “risposta immediata e incisiva” per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti, che secondo stime di Oms, Istituto superiore di sanità e della Società italiana di alcologia, determina almeno il 30% degli incidenti gravi nel
nostro paese. Sono previsti tre “gradi di intensità” della violazione, a cui corrispondono 3 diversi livelli di sanzioni.
Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l), è stata inasprita la sanzione pecuniaria (l’importo dell’ammenda, ora compreso tra 258 e 1.032 euro,
diventa da 500 a 2.000 euro). Confermata la pena dell’arresto fino a un mese, è stata inasprita anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che, dagli attuali 15 giorni a tre mesi, diviene da 3 a 6 mesi.
Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all’1,5 grammi per litro (caso non previsto finora dalla legge), la sanzione pecuniaria prevista va da 800 a 3.200 euro. La pena dell’arresto è prevista fino a 3 mesi, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a un anno.
Per la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la sanzione pecuniaria prevista parte da
un minimo di 1.500 euro per arrivare a un massimo di 6.000 euro.
La pena dell’arresto è prevista fino a 6 mesi e la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a due anni. In ogni caso, la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un’attività, a titolo gratuito e continuativo, in strutture sanitarie traumatologiche pubbliche. In tutti i casi, poi, è disposta la revoca della patente se il reato è commesso da un conducente titolare di patente
professionale, o da titolare di patente di categoria B nell’ipotesi di recidiva nel biennio.
Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualsiasi entità) provochi un incidente stradale: è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell’incidente per 90 giorni, a meno che il veicolo non appartenga a una persona estranea al reato. Salvo che il fatto
costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 2.500 a 10.000 euro. Se la violazione è commessa un occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a una persona estranea alla violazione. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda
da 1.000 a 4.000 euro e l’arresto fino a tre mesi. Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a
un anno. La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o ancora
quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.
VENDITA ALCOLICI. L’articolo 6 del decreto introduce disposizioni per promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali
in caso di guida in stato di ebbrezza. previsto l’obbligo per i titolari e i gestori di locali in cui si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita di bevande alcoliche, di esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, e le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti
per la guida in stato di ebbrezza.
GUIDA SENZA PATENTE. Chi guida senza
patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti, sarà punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro. In caso di recidiva nel biennio, è previsto l’arresto fino a un anno. L’infrazione sarà punita come “fattispecie di rilevanza penale”.
MOTOCICLI. L’articolo 117 del Codice della strada, relativo alle limitazioni alla guida di motocicli, è stato riformulato in modo da operare come rinvio automatico alle norme europee in materia. L’ultima direttiva Ue di riferimento prevede ad esempio che “l’autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kilowatt o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 Kw/kg è subordinata al conseguimento della
patente A da almeno due anni”.
NEOPATENTATI. Per le persone a cui la patente è stata rilasciata dal 180esimo giorno dall’entrata in vigore del dl, è stata introdotta una nuova limitazione alla guida, relativa alla potenza dei veicoli (riferita alla tara), che non può essere superiore superiore a 50 chilowatt per tonnellata. Il divieto è previsto soltanto per chi consegue la patente B dal 180esimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto. Saranno così salvaguardati i diritti acquisiti dai cittadini che hanno già la patente da non più di 3 anni o che la conseguiranno nei 180 giorni successivi all’entrata in vigore della norma.
TRASPORTO MINORI. stato introdotto il divieto assoluto di trasportare minori di 4 anni su veicoli a due ruote, divieto sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria. La
sanzione va da 148 a 594 euro.
TELEFONINI. Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di usare apparecchi radiotelefonici, ovvero di usare
cuffie sonore, ma consente l’uso di apparecchi a viva voce o con auricolare, purché non debba usare le mani per il loro funzionamento. L’obiettivo è aumentare il livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio (su tutti i cellulari) che distragga dalla guida o possa impegnare anche una sola mano. Le multe vanno da 148 a 594 euro. Si può arrivare alla sospensione della patente di guida, da 1 a 3 mesi, se la violazione viene ripetuta nel corso di un biennio.