Un protocollo d’intesa finalizzato a favorire la piena applicazione della normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna sul lavoro ed alla rimozione di ogni forma di discriminazione nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali è stato siglato questa mattina a Palazzo Allende – alla presenza dell’assessore provinciale alle Pari Opportunità Loredana Dolci – fra l’ufficio delle Consigliere di Parità della Provincia e la Direzione Provinciale del lavoro (Dpl).


“Purtroppo ancora troppe volte assistiamo a casi in cui donne, a parità di mansioni, vengono sottopagate rispetto agli uomini – ha affermato l’assessore Loredana Dolci – oppure in cui non si rispetta il diritto a rientrare a seguito della maternità, mantenendo la posizione raggiunta. Garanitre questi diritti non è solo un elemento di parità, ma è un elemento di democrazia”.
L’assessore Dolci ha anche rivolto “un ringraziamento per il lavoro portato avanti su questo fronte ancge dalle rappresentante sindacali”, alcune delle quali erano presenti alla firma.
“Uno strumento che mette nero su bianco una prassi che sul territorio provinciale è ormai radicata” così la consigliera di parità Natalia Maramotti ha definito l’intesa, spiegando che in particolare, “l’efficacia del protocollo sta nel riuscire a garantire la prova della discriminazione. Infatti è questa la maggiore difficoltà che si incontra, perchè è difficile trovare colleghi della presunta vittima disposti a testimoniare. Invece, attraverso un’azione sussidiaria e tempestiva degli enti preposti si potrebbe superare questo ostacolo”.
Il direttore della Dpl Giulio Ernesto Bertoni ha definito l’intesa “un primo passo fondamentale su cui la Direzione sarà attiva, in quanto non è solo l’ente preposto ai controlli, ma svolgiamo un ruolo importante anche sul fronte delle politiche del lavoro e sociali”. Il direttore della Dpl si è poi detto “sconcertato rispetto all’atteggiamento di molti soggetti, anche enti pubblici della provincia. Le pari opportunità oltre che di proclami necessitano di essere sviluppate, senza per questo scavalcare i contratti fra datore e lavoratore, ma sicuramente investendo economicamente e mettendo in campo azioni nel senso di una reale giustizia”.

“Le donne sono davvero un bersaglio particolare – ha commentato Alberto Notaro, vicedirettore della Dpl – ancora troppo spesso licenziate con motivi pretestuosi”, mentre Gelsomina Falanga, responsabile dell’unità operativa Tutela condizioni di lavoro della Dpl, ha sottolineato che “l’ufficio in questione, di recente introdotto nella struttura della Direzione, rappresenta l’impatto diretto con le lavoratrici e quindi con la condizione in cui si trovano al momento del licenziamento, pertanto rappresenta un bacino interessante da cui attingere informazioni per poi mettere in campo adeguati interventi”.
Ad illustrare nel dettaglio il protocollo è stata poi la consigliera di parità Donatella Ferrari.

Il Protocollo
Art. 1 – Dichiarazione di intenti.
*Nell’espletamento delle funzioni istituzionali loro demandate, le parti si impegnano a porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la piena applicazione della normativa in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna, al fine di prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.

*Le parti si impegnano ad instaurare un rapporto di fattiva collaborazione.
Art. 2 – Azioni di intervento. *Le parti si danno reciprocamente atto che le questioni sollevate dalle Consigliere di Parità richiedono adeguata tempestività d’intervento.
*Le parti convengono che la richiesta di intervento da parte delle Consigliere di Parità ai Servizi Ispettivi, qualora abbia ad oggetto una supposta discriminazione in ragione del sesso, debba essere formulata per iscritto, anche attraverso la posta elettronica, contenere la narrazione dei fatti riferiti dall’utente alle Consigliere di Parità, contenere altresì la precisa formulazione per capitoli dei fatti sui quali le Consigliere medesime richiedono la verifica ispettiva.
Convengono inoltre che nel caso di denunzia di discriminazioni, la verifica ispettiva venga realizzata nel termine di giorni 7 lavorativi dalla ricezione della richiesta di intervento, al fine di favorire una rapida acquisizione, da parte delle Consigliere di Parità, di dati e riscontri sui fatti denunciati, per formulare la propria decisione in merito alla azionabilità stragiudiziale o giudiziale della pretesa violazione della normativa antidiscriminatoria.
*In caso di richiesta, da parte delle Consigliere di Parità, di acquisizione di informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile ex art. 15. n. 4 del Codice delle pari opportunità, sarà cura della Direzione Provinciale del Lavoro esaminare tempestivamente le questioni sollevate nell’ambito dell’ordinaria programmazione dell’attività ispettiva.
*In caso di vertenze che vedano coinvolte, come parte ricorrente, donne che ritengono di avere subito discriminazioni di genere, la DPL, salvo casi di oggettiva impossibilità, si impegna a creare una corsia preferenziale riducendo della metà i tempi di discussione della vertenza presso la Commissione di Conciliazione istituita ai sensi dell’art. 410 c.p.c. e riconosce la facoltà della lavoratrice stessa di avvalersi dell’assistenza delle Consigliere di parità nelle procedure conciliative. Tale disposizione si applicherà anche ai collegi di conciliazione del pubblico impiego compatibilmente con i tempi impiegati dalla P.A. per costituirsi nel collegio. La sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere certificata dalla parte che tutela la lavoratrice, sia essa una organizzazione sindacale, un avvocato, le Consigliere stesse.
Art. 3 – Dovere di informativa. *La DPL fornirà periodicamente, e comunque ogni 3 mesi, alle Consigliere di Parità i dati statistici disaggregati per genere in suo possesso relativi al contesto provinciale e i dati relativi a licenziamenti/dimissioni di madri in periodo protetto.
* La Direzione Provinciale del Lavoro si impegna inoltre ad informare le Consigliere di Parità di tutti i tentativi obbligatori di conciliazione che abbiano ad oggetto supposte discriminazioni in ragione del sesso (a titolo esemplificativo: licenziamenti in periodo di tutela per maternità o matrimonio, vertenze su diritti legati alla maternità o ai congedi parentali, demansionamento etc.).
Art. 4 – Collaborazione, coordinamento e formazione. *La Direzione del Lavoro si impegna, in occasione dell’accoglienza delle lavoratrici per la conferma delle dimissioni nel periodo di tutela legato alla maternità ed al matrimonio, a segnalare alle stesse l’opportunità di far precedere la conferma da un colloquio tempestivo con le Consigliere di Parità, che verrà concordato contestualmente.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare l’effettiva volontarietà dell’intento della lavoratrice e ad informarla dell’azionabilità dei suoi diritti attraverso l’Ufficio delle Consigliere di Parità. Le Consigliere si impegnano a tenere il colloquio con la lavoratrice entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta di fissazione del medesimo.
*La Direzione Provinciale del Lavoro si impegna a dare impulso agli accertamenti ispettivi relativi alla redazione del Rapporto Biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende con oltre 100 dipendenti, o comunque a procedere a tale accertamento in occasione di tutte le verifiche ispettive realizzate, qualora riguardino aziende sottoposte all’obbligo previsto dall’Art. 46 del Dlgs 198/06 relativo alla redazione del predetto Rapporto.
*La Direzione Provinciale del Lavoro e le Consigliere di Parità si impegnano inoltre a promuovere azioni positive rivolte a conseguire gli scopi di cui all’Art. 42, secondo comma, del Dlgs 198/06, ed in particolare a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
*Le Consigliere di Parità si impegnano a coinvolgere lo staff degli ispettori del Lavoro operanti presso la DPL di Reggio Emilia in momenti formativi mirati ad approfondire le loro competenze in tema di discriminazioni di genere individuali o collettive promossi dalle Consigliere stesse o dalla Rete Regionale delle Consigliere di Parità della Regione Emilia-Romagna.
*La DPL si impegna a sua volta a favorire il coinvolgimento delle Consigliere di Parità in qualità di uditrici in momenti formativi destinati al personale ispettivo mirati ad approfondire le sue competenze in materia di diritto del lavoro e tecniche ispettive al fine di favorire una maggiore sintonia di metodo e di merito negli interventi congiunti sul territorio. Tutte le spese accessorie alla partecipazione ai corsi (viaggio, vitto alloggio) restano interamente a carico delle Consigliere.
Le parti valuteranno la possibilità di promuovere congiuntamente, unendo competenze e risorse, momenti di approfondimento e di informazione alla collettività, quali conferenze, seminari, convegni, aventi ad oggetto materie afferenti al diritto del lavoro analizzate in una prospettiva di genere.
*Le parti si impegnano infine a riunirsi con cadenza almeno annuale, per un opportuno scambio di informazioni e per coordinare la propria rispettiva attività di repressione e disincentivazione di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta di genere nei luoghi di lavoro.
Art 5 – Promozione della collaborazione interistituzionale. La Direzione Provinciale del Lavoro e le Consigliere di Parità si impegnano a promuovere la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa con i comuni capo-distretto del territorio provinciale per creare una modalità operativa definita che consenta di coinvolgere i poli assistenziali dei singoli comuni in tutti quei casi in cui le utenti che si rivolgono alla Direzione Provinciale del Lavoro e/o alle Consigliere di Parità necessitino di interventi che eccedono le competenze funzionali degli enti predetti e riguardano necessità di supporto ed assistenza in ambito sociale. Quanto sopra nella convinzione condivisa che la soluzione dei problemi lavorativi spesso non sia la risposta sufficiente ai bisogni più articolati e complessi, in particolare delle lavoratrici utenti.
Art. 6 – Validità e durata dell’intesa. Le parti concordano di assegnare al presente protocollo una validità di tre anni dalla sottoscrizione con possibilità di proroga.