
Qualora l’annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi d’acqua.
I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunque per tutte quelle attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile.
Sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.
La mancata osservanza alle disposizioni dell’ Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 51.00 a Euro 154 ai sensi della Legge 689/81.
La verifica dell’osservanza alle disposizioni della presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Municipale.



