
Venditore ed acquirente si devono presentare assieme all’ufficio prescelto per redarre l’atto di vendita, con un documento d’identità, il libretto della vettura ed il certificato di proprietà (tutti in originale).
Al venditore sarà consegnata una fotocopia dell’atto debitamente autenticata.
La stesura dell’atto di vendita, non è sufficiente per completare, burocraticamente, il passaggio di proprietà di un mezzo.
A seguire, la “palla” passa nelle mani dell’acquirente cui spetta l’incombenza di procedere alla successiva trascrizione, dell’avvenuto passaggio di proprietà, al Pubblico Registro Automobilistico.
E’ la sola prassi che solleva il precedente proprietario dall’essere, di volta in volta, chiamato in causa.
E’ un iter abbastanza costoso, in quanto è gravato anche da un imposta provinciale, l’ IPT.
Se l’acquirente, per risparmiare, o per altri motivi (non ultimo quello di “occultare” al fisco il possesso di un mezzo) non effettua la registrazione al Pra, l’ultimo intestatario risulta, sempre, essere il venditore e sullo stesso gravano tutte quelle che sono le incombenze del proprietario.
E’ un inghippo, non da poco, in cui si può facilmente incappare, quando si cerca di fare questi iter burocratici, importanti, in versione “fai da te” senza utilizzare il supporto degli addetti ai lavori, professionali.




