
Nell’ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Pighi si legge in particolare che è vietato ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto o cedere a terzi bevande alcoliche in contenitori di vetro dalle 18 alle 7 del giorno successivo. Agli stessi è consentita, nella stessa fascia oraria, la somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e dei relativi spazi esterni autorizzati. I titolari e i gestori sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare le necessarie misure di controllo nei confronti dei propri avventori. Tale decisione è stata assunta in considerazione del fatto che le bevande in contenitori di vetro spesso vengono consumate al di fuori degli esercizi pubblici e subito abbandonate senza alcun riguardo per la sicurezza dei pedoni e il decoro e la pulizia di numerosi angoli della città.
Nell’ordinanza si specifica inoltre che ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari si aree pubbliche è vietato vendere per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande alcoliche dalle 18 alle 7 del giorno successivo.
– Ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci è vietato vendere, o cedere a terzi, bevande alcoliche dalle 18 alle 7 del giorno successivo per asporto. E’ invece consentita la vendita per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all’interno dei locali autorizzati.
– Ai titolari di attività artigianali con vendita di alimentari di produzione propria è vietato vendere per asporto, o cedere a terzi, bevande alcoliche dalle 18 alle 7 del giorno successivo. E’ invece consentito dalle 18 alle 22 la vendita di bevande alcoliche a bassa gradazione (inferiore a 6 vol) purché avvenga insieme alla vendita di alimenti di produzione propria anche per il consumo immediato sul posto che dovrà essere effettuato all’interno dei locali.
Per le violazioni all’ordinanza sono previste sanzioni amministrative sin ad un massimo di 500 euro. In caso di recidività (stessa violazione per due volte in un anno)il sindaco disporrà la chiusura dell’esercizio per tre giorni.




