E’ giovedì 5 gennaio la data di partenza dei saldi invernali per Modena e provincia. Un esordio atteso con ansia sia dai consumatori a caccia di occasioni che, si afferma in Confcommercio, dagli stessi commercianti i quali hanno dovuto riscontrare un calo delle vendite prenatalizie che sfiora il 10%.
Ma quali saranno i volumi che muoveranno i saldi 2012 dai quali si spera un recupero del livello di consumi resi volatili dalla crisi? Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi, spendera’ 403 euro per l’acquisto di capi d’abbigliamento ed accessori, per un valore complessivo di circa 70 milioni milioni di Euro per la nostra provincia.
La crisi economica e una stagione autunnale caratterizzata da un clima mite – sottolinea Confcommercio – non hanno di certo favorito le vendite di capi d’abbigliamento della collezione autunno/inverno. E anche a dicembre abbiamo i conti sono stati fatti con un Natale all’insegna del risparmio e di molta prudenza negli acquisti. Inoltre, i margini delle imprese hanno subito un’ulteriore riduzione perché, per sostenere consumi gia’ deboli, i commercianti hanno assorbito l’aumento dell’Iva dal 20% al 21% deciso quest’estate. Ora con l’avvio dei saldi si vonfida in una boccata d’ossigeno per le vendite.
Ad eccezione dei lucani e dei siciliani che potranno acquistare in saldo gia’ dal 2 gennaio, in tutte le grandi citta’ e in quattordici regioni su venti l’appuntamento con i saldi invernali e’ fissato per il 5 gennaio. I molisani e gli altoatesini dovranno, invece, attendere fino al 7 gennaio, mentre i valdostani, come da tradizione, fino al 10 gennaio.
L’adozione su quasi tutto il territorio nazionale della data del 5 gennaio per l’inizio dei saldi evita, da un lato, spiacevoli diatribe e competizioni interregionali e, dall’altro, disordine, incertezze e un’anacronistica anarchia territoriale”.
Le regole per un corretto acquisto
Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Confcommercio ricorda alcuni principi di base:
1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante.
3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione.
4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso.
5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
Il calendario regione per regione