autotrasportiConfindustria Ceramica in coordinamento con Confindustria ed altre rappresentanze della committenza industriale ha presentato un ricorso al TAR del Lazio contro le determinazioni adottate dall’Osservatorio sulle attività di autotrasporto sui cd. “costi minimi” e sulla compatibilità dell’art. 83 bis della L. 133/08 s.m.i. con le norme comunitarie e costituzionali.

Il TAR Lazio, con ordinanza del 15 marzo scorso, si è  pronunciato sospendendo il giudizio di merito sull’annullamento degli atti contestati e disponendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE delle questioni sollevate, al fine di chiarire se le disposizioni sui “costi minimi” siano compatibili con la disciplina comunitaria in materia di concorrenza e di libera circolazione delle imprese, nonché di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

L’ordinanza aderisce in modo articolato alle domande proposta nel  ricorso. In particolare :

  • vengono riprese diverse motivazioni espresse nel ricorso per richiedere l’annullamento dei provvedimenti e viene chiaramente evidenziato che l’art. 83 bis introduce un sistema regolato di determinazione dei costi minimi che restringe la libertà contrattuale delle parti e pone vincoli alla libera dinamica di mercato nella determinazione del prezzo contrattuale. Per queste ragioni, il TAR Lazio ritiene che possa configurarsi la violazione del diritto della concorrenza, “considerata la particolare importanza del prezzo come strumento di competizione concorrenziale fra le imprese”;
  • viene anche messa in discussione la finalità dichiarata del sistema dei costi minimi riguardante la “sicurezza stradale e sociale”; la tutela di questi aspetti, giustificata dall’interesse pubblico, deve essere garantita da strumenti idonei o da misure alternative relative agli elementi da cui dipende la sicurezza stessa (limiti di velocità, obblighi di manutenzione dei mezzi, turni di riposo dei conducenti, controlli, ecc,);
  • viene evidenziato che i provvedimenti in esame non garantiscono il bilanciamento degli interessi in gioco; essi operano infatti una “compressione indubitabile della libertà negoziale”  e della concorrenza che non è valutabile come “congrua e proporzionata rispetto all’interesse pubblico tutelato della sicurezza strasale”;
  • viene criticato il fatto che i “costi minimi” abbiano un’applicazione generalizzata, illimitata nel tempo e si sottolinea come la previsione delle loro derogabilità in base ad accordi volontari di settore contraddica la finalità dichiarata della tutela della sicurezza stradale;
  • infine è posta in dubbio la legittimità della modalità di fissazione dei costi minimi che viene affidata ad accordi tra operatori economici o, in subordine, a un organismo che, per la sua stessa costituzione, non risulta indipendente rispetto alle valutazioni degli stessi operatori.

 

Il TAR dispone quindi il rinvio pregiudiziale richiedendo alla Corte di Giustizia UE di esprimersi su tre quesiti specifici attinenti la compatibilità dell’attuale sistema con gli artt. 4, 49, 56, 96 e 101 dei Trattati UE e le condizioni per le quali disposizioni tese alla fissazione di costi minimi di esercizio possano essere ammesse in relazione all’interesse pubblico della sicurezza della circolazione.

Circa gli effetti dell’ordinanza del TAR precisiamo che, in attesa della pronuncia comunitaria, restano applicabili le norme dell’art. 83 bis sui “costi minimi”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della Determinazione dell’Osservatorio del 13 giugno 201, adotta mensilmente l’adeguamento ai costi carburante delle tabelle sui costi minimi d’esercizio.

In eventuali giudizi di rivalsa tariffaria in atto il rinvio alla Corte di Giustizia operato dal TAR potrebbe comunque essere considerato come motivo di sospensiva della loro esecuzione.

Anche l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM) aveva proposto un proprio autonomo ricorso contro i provvedimenti attuativi dell’art. 83-bis.

Il TAR Lazio ha adottato in proposito una sentenza non definitiva nella quale conferma la legittimità e la correttezza dell’operato dell’AGCM nell’esercizio delle sue funzioni (era il primo caso di ricorso diretto presentato dall’Autorità) e sospende il giudizio di merito riguardante l’annullamento degli atti contestati e rimanda ad apposita ordinanza il rinvio alla Corte di Giustizia dell’UE.