
La possibilità di pagare entro 5 giorni l’importo della contravvenzione decurtato del 30% sarà indicato espressamente dall’agente accertatore sullo stesso verbale consegnato sulla strada al momento della contestazione, oppure sarà indicato sul verbale notificato all’intestatario del veicolo, verbale che indicherà anche le modalità di pagamento. Nel silenzio della legge le Amministrazioni Comunali hanno deciso di applicare le riduzioni anche ai cosiddetti “preavvisi di accertata violazione alle norme del codice della strada” (i bigliettini gialli che vengono apposti sulle auto in divieto di sosta). Si potrà pagare in forma agevolata fino all’avvio della procedura di notificazione del verbale relativa allo stesso.
Qualora detta procedura sia già stata avviata è comunque ammesso il pagamento in forma agevolata entro 5 giorni dalla notifica del verbale ma in questo caso il trasgressore dovrà pagare anche le spese di lavorazione e spedizione del verbale calcolate in euro 18,00. Si precisa quindi che la riduzione può essere richiesta anche da coloro che hanno ricevuto un verbale o un “preavviso” in un momento antecedente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il quale non siano ancora decorsi i prescritti cinque giorni (cioè dalla data del 16 agosto compresa). Ad esempio, per un verbale notificato in data 17 agosto c’è la riduzione solo se si paga entro il 22 agosto, per un verbale notificato in data 18 agosto solo se si paga entro il 23 agosto.
Per maggiori informazioni è comunque possibile contattare il Presidio di Polizia Municipale.



