scuola-insegnante«Una contestazione di addebiti non ha alcun elemento che renda il lavoratore non meritevole di accedere alle tutele sindacali, perché il procedimento riguarda una possibile “colpevolezza” e non un colpevole». Lo affermano Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola di Modena in risposta alla lettera aperta dell’Andis (Associazione nazionale dirigenti scolastici) sulla condotta che i sindacati dovrebbero tenere nel contenzioso sugli interventi disciplinari che riguardano il personale della scuola. Per il presidente provinciale Andis Omer Bonezzi i sindacati dovrebbero rifiutare l’iscrizione ai lavoratori che si rivolgono a loro solo dopo aver subito un addebito disciplinare. «È fuorviante sostenere che, se assistiamo i lavoratori in procedimenti che riguardano il loro lavoro, potremmo “far passare l’immagine che difendiamo solo i fannulloni” – dichiarano i segretari provinciali di Flc-Cgil Stefano Colombini, Cisl Scuola Monica Barbolini e Uil Scuola Liviana Cassanelli – Nel definire le procedure che debbono essere seguite, il Dlgs 165/2001 attribuisce alle associazioni sindacali un compito di rappresentanza del lavoratore nel momento del confronto finalizzato a garantire il diritto di difesa. Si riconosce, dunque, che nella fase del procedimento disciplinare il sindacato è rappresentativo di interessi generali di imparzialità e correttezza negli ambienti di lavoro verso tutti i lavoratori».

Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola sottolineano che nessun sindacato può sottrarsi (negando l’assistenza richiesta da un lavoratore) alla funzione che la legge gli attribuisce, a meno di non volere considerare tale funzione come priva di valore o soggetta a valutazioni di merito sulla possibile “colpevolezza” a priori del lavoratore stesso. «Sarebbe, peraltro, paradossale, – aggiungono le tre sigle – che l’assistenza fosse condizionata all’iscrizione al sindacato del soggetto che attiva il procedimento disciplinare. Le stesse tutele sono offerte a tutti i lavoratori, compresi i dirigenti scolastici, i quali hanno anch’essi il diritto di chiedere di essere assistiti in un procedimento disciplinare che li riguardi, anche se a inviare la contestazione fosse un direttore regionale iscritto a un sindacato. Ricordiamo, infine, che il diritto alla difesa viene riconosciuto a ogni lavoratore dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e a tutti i cittadini dall’art. 24 della Costituzione, che rende così sostanziale – concludono i segretari provinciali di Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola – il principio di uguaglianza richiamato dall’art. 3 della stessa Carta».