
I coniugi possono di fatto chiedere congiuntamente all’ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.
Per accedere a tale servizio la coppia non deve avere:
– figli minori
– figli maggiorenni incapaci
– figli portatori di handicap grave(art.3. co. 3, L.104/1992)
– figli economicamente non autosufficienti
Il c. 6 dell’art. 12 dispone che l’ufficiale dello stato civile deve esigere, al momento della sottoscrizione dell’atto contenente la conclusione dell’accordo, il diritto fisso non superiore ad € 16,00, importo corrispondente all’imposta fissa di bollo, prevista per la pubblicazione di matrimonio.
Gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di stato civile del Comune, con sede in Via Pretorio 18 presso i Servizi Demografici, per chiedere tutte le informazioni in merito al nuovo istituto.
L’ufficio di stato civile del Comune di Sassuolo riceve nei seguenti giorni: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 13,30
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 18,30 senza interruzione; il sabato dalle ore 8 alle ore 12,30.

