Il nuovo decreto del governo per l’emergenza coronavirus, firmato nella notte dal premier Conte “chiude” la Lombardia e altre 14 province: di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia».

NUMEROSE LE MISURE ADOTTATE:

a) evitare ogni spostamento delle persone in entrata e uscita dai territori individuati e negli stessi territori, anche se la mobilità è consentita «per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute», anche se «è consentito il rientro presso il domicilio, abitazione o residenza»;

b) in caso di infezioni respiratorie e o febbre (superiore a 37.5°) è «fortemente raccomandato» di restare a casa e limitare i contatti;

c) divieto assoluto di mobilità per le persone in quarantena;

d) sono sospesi eventi e competizioni sportive, con l’eccezione per atleti professionisti e di categoria assoluta, purché le attività si svolgano a porte chiuse e sotto controllo di personale medico delle società sportive;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di permettere ai dipendenti di fruire delle ferie e dei congedi ordinari;

f) sono chiusi gli impianti da sci;

g) sono sospese tutte le manifestazioni in luogo pubblico o privato, dalla cultura allo sport, dalle attività religiose alle fiere. Restano chiusi cinema, teatri, pub, sale scommesse, discoteche;

h) restano chiuse tutte le scuole e le università, che possono però continuare l’attività formativa a distanza. Non si fermano invece i corsi per specializzandi in medicina e le attività di tirocinio per le professione sanitarie;

i) i luoghi di culto possono essere aperti solo se permettono di mantenere la distanza di un metro fra i presenti. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali;

l) sono chiusi i musei e gli istituti culturali;

m) sono sospesi i concorsi pubblici e di abilitazione, con l’eccezione di quelli legati alle professioni mediche e alla protezione civile;

n) le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6 alle 18 sempre nel rispetto della regola della distanza di almeno un metro fra le persone;

o) sono consentite le attività commerciali, ma con accessi contingentati per evitare assembramenti; se non può essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro, i negozi devono restare chiusi;

p) sono sospesi i congedi ordinari per il personale medico e sanitario e per quello delle unità di crisi;

q) lo svolgimento di riunioni per le strutture socio sanitarie deve avvenire dove possibile in remoto o garantendo comunque il metro di distanza interpersonale;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché i negozi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di un metro. La chiusura non è prevista per farmacie, parafarmacie e negozi di alimentari, ferma restando la prescrizione del metro di distanza;

s) resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine , centri benessere e centri termali (con l’eccezione dell’erogazione dei servizi essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità presso la motorizzazione civile, ma è prevista la proroga dei termini.

 

Le misure per il resto del Paese

L’articolo 2 fissa le misure che riguardano il resto del paese. Eccole nel dettaglio.

a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) restano chiusi musei e istituti di cultura;

e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;

f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie