
L’ordinanza non si applica ad alcune categorie di edifici, fra le quali: ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-
dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; scuole materne e asili nido; piscine, saune e assimilabili; attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.




