L’Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro, colmando un vuoto normativo da anni presente nel regolamento comunale, ha introdotto dal 2021 una norma che consente, non solo ai proprietari di abitazioni singole (villette a schiera comprese) ma anche a chi abita in un condominio e dispone di un’area di parcheggio di proprietà esclusiva, di realizzare semplici strutture per proteggere il proprio “posto auto esterno esclusivo”. La realizzazione di queste tettoie protettive non richiede nemmeno la presentazione di una pratica in Comune in quanto rientra tra le opere in “attività edilizia libera”. Va ricordato che prima del 2021 non era possibile a San Felice realizzare questi manufatti.

La “regola” di cui parliamo (che riportiamo nella sua stesura integrale) prevede, appunto, la possibilità di realizzare: “elementi di copertura di posti auto e motocicli eventualmente ancorati al suolo e rimovibili per smontaggio e non per demolizione, costituiti da struttura leggera, in legno o metallo; tali manufatti devono rispettare le prescrizioni del Codice Civile relativamente alle distanze da osservarsi dalle proprietà limitrofe ed avere le seguenti caratteristiche:  h max esterna = 2,40 m; dimensioni in pianta non superiori a 25 mq. La struttura non può essere tamponata; può essere invece ombreggiata con materiali leggeri di facile smontaggio, adeguati alle qualità dei manufatti, quali titolo esemplificativo e non esaustivo: arelle, piante rampicanti, teli, grigliati e simili; per ogni unità edilizia dotata di giardino privato è ammessa l’installazione di un solo manufatto”. Come è chiaramente indicato dalla norma, ovvero “per ogni unità edilizia dotata di giardino privato”, questi elementi a protezione dei posti auto possono essere installati anche nei condomini qualora l’area sia di esclusiva proprietà del singolo condomino.