
Il consigliere ricorda in proposito che l’art. 23 bis della l. 133/2008 (comma 1), definisce il servizio pubblico integrato come “servizio a rilevanza economica”. Analoga affermazione, aggiunge, è contenuta nella norma regionale “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” (l.r. 10/08), dove nell’Ambito della riforma in materia di servizi pubblici Finalità e obiettivi (art.23) stabilisce che “la presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi: a) idrico integrato”.



