
Il Piano prevede che la cattura e la soppressione con metodo eutanasico è consentita con specifiche trappole, sia in città che in campagna, tutto l’anno da parte di Polizia provinciale, guardie comunali, coadiutori (personale abilitato dalla Regione), agricoltori sul loro fondo, personale delegato alla tutela delle acque (se in possesso del titolo di coadiutore) e nei parchi e riserve naturali dal rispettivo personale di vigilanza.
L’abbattimento diretto con arma da fuoco può essere effettuato dal personale di vigilanza, dagli agricoltori solo se in possesso di abilitazione all’esercizio venatorio, dai coadiutori durante tutto l’anno e, inoltre, dai cacciatori/coadiutori durante l’esercizio della caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, nei territori cacciabili. Nelle zone protette il periodo di caccia è ridotto dal 1 agosto al 31 gennaio. Gli enti parco possono decidere periodi diversi sul loro territorio: nelle zone umide, Sic e Zps l’abbattimento può avvenire dal 1 agosto al 31 gennaio e solo con uso di pallini atossici per salvaguardare la nidificazione degli uccelli acquatici.
Per quanto riguarda lo smaltimento degli animali occorre valutare la condizioni dell’habitat in relazione alle quali il capo può essere lasciato in loco, se irrecuperabile. Può essere previsto il sotterramento dove ciò non arrechi danni all’ambiente ovvero deve essere gestito come rifiuto speciale.




