
Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Sassuolo per aver schierato il calciatore Antonino Ragusa “considerato che l’inserimento di tale nominativo nell’elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) CGS”.


