
Infatti, attraverso la disamina della documentazione complessivamente acquisita durante le investigazioni, è emerso il legame (economico-professionale) sussistente tra il dipendente pubblico e il soggetto privato, in costanza dell’affidamento diretto dei lavori da parte del Comune di Canossa: il titolare della ditta in questione era, allo stesso tempo, anche cliente del dirigente pubblico, nell’ambito di un’attività extraprofessionale da questi svolta, essendo titolare di una partita IVA attiva nel settore degli studi di ingegneria. Il predetto dirigente è stato, quindi, deferito all’Autorità per il reato di abuso d’ufficio, ai sensi dell’art. 323 del codice penale, che prevede la reclusione sino a quattro anni.
In virtù del conflitto d’interesse in atto, il pubblico ufficiale avrebbe dovuto astenersi dall’affidamento in esame, ai sensi dell’art. 42 del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016), che detta specifiche misure per contrastare le frodi e la corruzione, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. Oltre alle ipotesi di responsabilità penale, la mancata astensione dal partecipare alla procedura di aggiudicazione di appalti/concessioni, costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
Parallelamente agli approfondimenti di polizia giudiziaria, è stata poi vagliata, sotto il profilo amministrativo, l’attività libero-professionale svolta dal medesimo pubblico ufficiale, in quanto rientrante nella materia delle incompatibilità e cumulo di incarichi nel pubblico impiego. Al termine di tale attività sono state verbalizzate contestazioni amministrative nei confronti di ulteriori clienti del dirigente in questione, per un importo complessivo superiore a 200 mila euro.




