
Il divieto si applica solo nei terreni sopra definiti e per tutti i raccoglitori diversi dal proprietario-conduttore del fondo, anche se in possesso di tesserino autorizzatorio in corso di validità e a qualunque titolo rilasciato, per tutto il periodo che va dal 13 settembre al 14 novembre 2021.
A regolare il divieto la L. R. 2 aprile 1996 n. 6 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale..”; la L.R. 25/7/2013 n. 9 che completa il riordino istituzionale assegnando all’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese le deleghe anche in materia di disciplina della raccolta dei funghi; lo Statuto dell’Unione, che all’art. 1, stabilisce che “L’Unione esercita altresì le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla preesistente Comunità Montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti…”; il Coordinatore dell’Area Tecnica – Gestione Idrogeologica, Sismica, Difesa del Suolo e Forestazione dell’Unione dei Comuni dell’Appennino



