Questura di Modena, Comune di Modena (Centro Stranieri) e le associazioni “Centro Contro la Violenza alle Donne” e “Marta e Maria” hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione di programmi di protezione sociale ai sensi dell’art. 18 D.L. 286/98 e per la creazione di una rete di soggetti finalizzata al contrasto del fenomeno della tratta di esseri umani.

Le procedure concordate

Come noto, nel campo della lotta alla tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù, grave sfruttamento delle persone (nelle sue diverse forme: sessuale, lavorativo, ai fini di attività illecite, per accattonaggio), l’Italia si è dotata da anni di un dispositivo – l’articolo 18 (“Soggiorno per motivi di protezione sociale”) del Testo Unico n. 286/98, applicato anche ai cittadini comunitari (comma 6 bis dell’art. 18 T.U. sull’Immigrazione introdotto con la legge 26 febbraio 2007 n. 17, all’art. 6 comma 4), – che si dispiega su due direttrici principali:

· il contrasto alle reti criminali, affidato a Magistratura e Forze dell’ordine;

· l’azione sociale di protezione delle vittime, affidata ai servizi pubblici e al privato sociale.

La protezione e la sicurezza delle vittime da un lato, l’investigazione e l’indagine, il perseguimento dei reati, la condanna dei trafficanti dall’altro, rappresentano due aspetti complementari di una medesima strategia di lotta alla tratta che per essere efficace non può che essere fondata sulla definizione delle migliori forme di collaborazione tra i diversi soggetti a vario titolo impegnati in questo ambito, sia per evitare che le persone trafficate vengano criminalizzate, ri-vittimizzate o ri-traumatizzate, sia perché le azioni sviluppate abbiano una reale ricaduta nel contrasto alle reti criminali e nell’accertamento della pena.

Ai fini di una sempre più proficua collaborazione tra area delle forze dell’ordine e area sociale, e in accordo con quanto previsto dal Protocollo d’intesa sulle linee guida per il coordinamento delle attività di contrasto al fenomeno della tratta di esseri umani tra Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Direzione Nazionale Antimafia del 28 Aprile 2010, la Questura di Modena, il Comune di Modena (titolare di programmi di prima assistenza e di protezione sociale), l’Associazione Casa Delle Donne Contro la Violenza (titolare di programmi di prima assistenza e di protezione sociale) – – iscritta nel registro di cui all’art. 42 comma 2 T.U. sull’immigrazione istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo ai soggetti abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale; l’Associazione Marta e Maria (titolare di programmi di prima assistenza e di protezione sociale) – iscritta nel registro di cui all’art. 42 comma 2 T.U. sull’immigrazione istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo ai soggetti abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale;

con la finalità di stabilire comuni procedure di applicazione di quanto previsto dall’articolo 18 D.lgs. 286/98 e creare una rete efficace al contrasto della tratta di esseri umani, sottoscrivono e adottano il presente protocollo operativo, articolato nelle seguenti sezioni:

Attivazione dei programmi di protezione sociale e rilascio del permesso di soggiorno

· “Percorso giudiziario” (casi di cui all’art. 27 comma 1 lett. b, d.p.r. 394/99)

· “Percorso sociale” (casi di cui all’art. 27 comma 1 lett. a, d.p.r. 394/99)

Procedure connesse all’avvio, allo svolgimento e alla conclusione dei percorsi di protezione sociale

· Adempimenti legati alla Legge 94/2009

· Revoca dei decreti di espulsione

· Monitoraggio dei programmi di protezione sociale

· Conclusione dei programmi di protezione sociale

Casi particolari, e possibili vittime di tratta presso il C.I.E.

· Situazioni che provengono da fuori del territorio di competenza della Questura di riferimento

· Possibili vittime di tratta presso il C.I.E.

· Prese in carico cittadini comunitari soggetti a tratta

Impegni dei soggetti firmatari

n.b. Nelle pagine che seguono, viene inteso con la dicitura “Progetto sociale” l’intervento attuato dall’Ente Locale e dalle associazioni

Premesse fondamentali del presente protocollo di intesa sono da considerarsi le seguenti:

1. Il rilascio di permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 18 D.lgs. 286/98 “per motivi umanitari” (noto anche come permesso di soggiorno “per motivi di protezione sociale”), come da combinato disposto con l’art. 27 del Regolamento di attuazione D.P.R. 394/99, prevede due distinti percorsi di attuazione:

· “percorso giudiziario” (art. 27, comma 1, lett. b, D.P.R. 394/99), rivolto alle persone in grado di rendere immediatamente operante una collaborazione con l’Autorità giudiziaria tramite esposto-denuncia;

· “percorso sociale” (art. 27, comma 1, lett. a, D.P.R. 394/99), rivolto alle persone che – pur in accertata condizione di grave sfruttamento e/o di tratta, e che versino in una situazione di pericolo attuale – non siano immediatamente in grado di fornire un rilevante contributo ad indagini, o di sviluppare immediatamente una fattiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie mediante concreti riscontri o particolari dettagliati, a causa delle scarse informazioni in loro possesso, o della breve durata del fatto delittuoso, o della particolare attenzione dei rei a non svelare la propria identità, o ancora per il fondato timore di gravi ritorsioni che le reti criminali potrebbero mettere in atto nei loro confronti e dei loro familiari a seguito di una denuncia o di un rimpatrio.

2. Per quanto riguarda in modo specifico il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 18 D.lgs. 286/98 tramite “percorso sociale”, a fronte di una non omogenea applicazione di tale dispositivo sul territorio

nazionale, il presente protocollo ribadisce non solo la piena legittimità della sua natura non premiale di forme di collaborazione, ma anche l’utilità e l’efficacia ai fini del contrasto alle reti criminali: l’esperienza connessa alla sua applicazione, laddove essa si sia svolta nello spirito previsto dal legislatore – quando le autorità giudiziarie e di polizia non percepiscono i soggetti vittime di tratta come collaboratori di giustizia, e quando gli operatori sociali non identificano ogni persona che si prostituisce in una vittima da salvare trasformando la protezione sociale in uno strumento di regolarizzazione – dimostra che, grazie alle relazioni fiduciarie che si sviluppano tra vittime e progetti sociali, si creano le condizioni perchè i percorsi sociali possono sfociare successivamente in percorsi giudiziari, caratterizzati da una significativa “tenuta” delle vittime stesse relativamente ai tempi previsti dall’iter giudiziario.

3. L’Ente Locale firmatario del presente protocollo, titolare dei progetti di protezione sociale ai sensi dell’articolo 18 D.lgs. 286/98, ammessi agli appositi finanziamenti previsti dal Dipartimento pari Opportunità presso la presidenza del Consiglio, e cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna tramite il progetto Oltre la Strada, oltre che dall’Ente medesimo, è referente diretto degli interventi realizzati e primo interlocutore degli altri soggetti istituzionali impegnati nello stesso ambito. Quando, per la realizzazione di specifiche parti degli interventi, l’Ente locale firmatario si avvalga dell’attività di Organizzazioni del terzo settore, come per quanto riguarda le due associazioni firmatarie il presente protocollo, iscritte alla Seconda sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati, con le quali siano state sottoscritte convenzioni o stipulate altre forme di collaborazione (nell’ambito delle possibilità previste dalla normativa degli enti pubblici sui contratti e sulla erogazione di beni e servizi), esso rimane comunque, in quanto soggetto titolare degli interventi, referente diretto e primo interlocutore degli altri soggetti istituzionali impegnati nel campo della lotta alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani, come previsto dal terzo comma dell’art. 18 D.Lgs. 286/98, e dall’art. 26 del D.P.R. 394/99, e si adopererà tramite opportune forme di coordinamento per garantire che le attività di Associazioni/Enti in convenzione si svolgano in coerenza con le procedure concordate nel presente protocollo.

ATTIVAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE SOCIALE E RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

“Percorso giudiziario” (casi di cui all’art. 27 comma 1 lett. b, D.P.R. 394/99)

In riferimento all’accesso ai programmi di protezione sociale (art.18 d.lgs. 286/98) di persone vittime di tratta tramite “percorso giudiziario”, sono individuate le seguenti casistiche operative:

 persone vittime di tratta e sfruttamento individuate ed emerse nel corso di operazioni di polizia, o persone che, versando in condizioni di sfruttamento, si rivolgano direttamente agli operatori di Polizia denunciando il proprio stato di coercizione:

· la Squadra Mobile, o altro Ufficio di Polizia Giudiziaria, informerà l’Ufficio Immigrazione di tutti gli aspetti utili per il rilascio del titolo e provvederà agli adempimenti investigativi e giudiziari, nonché a segnalare ed affidare il caso al Progetto sociale affinchè siano avviate le procedure di protezione sociale;

· il Progetto Sociale invierà quindi all’Ufficio Immigrazione il programma di assistenza ed integrazione sociale e l’accettazione dello stesso da parte della persona interessata, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del rappresentante legale del progetto sociale, al fine del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del’articolo 18;

· al momento della raccoltà della denuncia, la Squadra Mobile o altro Ufficio di Polizia Giudiziaria, e dove previsto da accordi locali di collaborazione, anche Nuclei Specializzati di Polizia Municipale, qualora ne ravvisi la necessità o l’opportunità, potrà fare riferimento a personale, indicato dai Progetti sociali di riferimento, in grado di svolgere interventi di mediazione linguistico-culturale.

 persone vittime di tratta e sfruttamento individuate ed emerse grazie ad azioni sociali:

· il Progetto sociale accompagnerà la persona interessata a sporgere denuncia-querela presso la Squadra Mobile o altro Ufficio di Polizia Giudiziaria (con la presenza, laddove ne sia valutata la necessità o l’opportunità, di personale in grado di effettuare interventi di mediazione linguisticoculturale, con specifica esperienza e formazione sui temi della tratta);

· la Squadra Mobile o altro Ufficio di Polizia Giudiziaria, informerà l’Ufficio Immigrazione di tutti gli aspetti utili per il rilascio del titolo e provvederà agli adempimenti investigativi e giudiziari;

· il Progetto Sociale invierà all’Ufficio Immigrazione il programma di assistenza ed integrazione sociale e l’accettazione dello stesso da parte della persona interessata, unitamente alla dichiarazione di accettazione da parte del rappresentante legale del Progetto sociale, o da un suo delegato, al fine del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 18.

 proposte avanzate direttamente dall’autorità giudiziaria:

· l’Ufficio Immigrazione della Questura, recepita la richiesta del Procuratore della Repubblica, chiederà al Progetto Sociale di valutare la sussistenza delle condizioni necessarie per attivare un programma di assistenza ed integrazione sociale;

· in caso di valutazione positiva, l’Ufficio Immigrazione recepirà il programma elaborato dal Progetto sociale e l’adesione allo stesso da parte della persona interessata, rilasciando il titolo di soggiorno.

In tutti i casi in questione, potrà essere acquisito il parere favorevole del Procuratore della Repubblica incaricato nel procedimeno penale sorto in seguito alle dichiarazioni della vittima presso la Procura del Tribunale nella cui circoscrizione si sono svolti i fatti riferiti.

“Percorso sociale” (casi di cui all’art. 27 comma 1 lett. a, D.P.R. 394/99)

In riferimento all’accesso ai programmi di protezione sociale (art.18 d.lgs. 286/98) di persone vittime di tratta tramite “percorso sociale”, sono individuate le seguenti casistiche operative:

Il Progetto Sociale,

· effettuata una valutazione basata sui criteri di: situazione attuale di pericolo, legato al mondo della tratta e/o dello sfruttamento; sostenibilità della storia riportata; attualità degli eventi o delle loro conseguenze; relazione costruita con la persona interessata,

· realizzata la stesura di apposita dettagliata relazione illustrativa (comprendente storia di vita della persona interessata, e indicazione delle vicende legate alla tratta e/o allo sfruttamento),

 presenta richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari presso l’Ufficio Immigrazione, utilizzando la modulistica concordata, integrata dalla storia di vita raccolta (firmata dalla persona interessata).

L’Ufficio Immigrazione,

· rilevata la completezza della relazione presentata dal Progetto sociale,

· recepito il programma di protezione sociale predisposto dallo stesso,

· recepita l’adesione al programma da parte della persona interessata,

· recepita la dichiarazione di accettazione di responsabilità da parte del rappresentante legale del Progetto sociale, o da un suo delegato,

· acquisiti gli eventuali riscontri della locale Squadra Mobile o da altro Ufficio di Polizia Giudiziaria eventualmente competente,

· svolti gli accertamenti del caso,

 rilascia un permesso di soggiorno con la sola dicitura “per motivi umanitari” – senza nessun riferimento sul documento, per motivi di tutela della persona interessata, all’art.18 (come da comma 3 ter dell’art. 27 del Regolamento di attuazione). Il primo rilascio riporterà la dicitura “Valido solo per il territorio nazionale”. In sede di rinnovo, detta dicitura potrà essere mantenuta relativamente all’andamento del progetto nonché al comportamento tenuto dal soggetto fuori dalla struttura di accoglienza.

Il Questore,

· a fronte di situazioni nelle quali la persona non sia immediatamente in grado di fornire un rilevante contributo ad indagini, o di sviluppare immediatamente una fattiva collaborazione con le Autorità Giudiziarie mediante concreti riscontri o particolari dettagliati, a causa delle scarse informazioni in suo possesso, o della breve durata del fatto delittuoso, o della particolare attenzione dei rei a non svelare la propria identità, o ancora per il fondato timore di gravi ritorsioni che le reti criminali potrebbero mettere in atto nei suoi confronti e dei suoi familiari a seguito di una denuncia o di un rimpatrio,

 deciderà tenuto conto anche di quanto segnalato nella relazione del Progetto sociale.

Mancando una formale denuncia da parte della persona interessata, quest’ultima potrà essere sentita a sommarie informazioni attesa la procedibilità d’ufficio per i reati per i quali si procede.

Le persone interessate rimangono a disposizione per gli eventuali adempimenti giudiziari ed investigativi.

PROCEDURE CONNESSE ALL’AVVIO, ALLO SVOLGIMENTO E ALLA CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI PROTEZIONE SOCIALE

Adempimenti legati alla Legge 94/2009

Qualora il progetto sociale valuti necessaria l’attivazione di un intervento di presa in carico di una persona all’interno di un programma assistenza previsto dall’art. 13 L. 228/2003 per valutare se siano presenti gli estremi per l’attivazione di un programma art. 18, e detta persona si trovi in una condizione di cui all’art. 6 comma 2 del T.U. sull’Immigrazione (modificato dalla L. 94/2009), il progetto sociale ne darà immediata comunicazione in forma scritta all’Ufficio Immigrazione allegando una dichiarazione di pre-adesione ad un programma di protezione sociale da parte della persona stessa.

Revoca dei decreti di espulsione e violazioni di cui all’art. 10 bis della legge sull’Immigrazione.

I soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano ad uno scambio reciproco di informazioni utili e necessarie per la tutela delle persone vittima di tratta nel rispetto della privacy delle stesse e degli adempimenti obbligatori per legge. Sia in caso di “percorso giudiziario”, sia in caso di “percorso sociale”, qualora la persona interessata sia stata raggiunta antecedentemente da provvedimenti di espulsione, viene attuata la seguente procedura (al fine di giungere all’atto conclusivo dei programmi di protezione sociale – la conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro – avendo già ottenuto la revoca delle espulsioni):

· nella fase di attesa del primo rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell’ art. 18, dopo l’effettuazione dei rilievi foto-segnaletici (AFIS), l’Ufficio Immigrazione comunicherà al Progetto sociale le informazioni relative alle espulsioni di cui la persona interessata è stata oggetto, e i riferimenti delle Prefetture che le hanno emesse;

· il Progetto sociale preparerà propria apposita richiesta formale, e richiesta scritta a firma della persona per la quale si richiede l’attivazione della protezione sociale, e la consegnerà all’Ufficio Immigrazione che, unitamente ad una propria richiesta, provvederà ad inoltrarle alle competenti Prefetture.

Qualora per la persona raggiunta da provvedimenti di espulsione sia previsto l’obbligo di arresto, la collaborazione tra Questura e Progetto sociale è finalizzata al permettere l’immediato accoglimento della persona, eseguiti gli adempimenti di legge, presso le strutture di accoglienza del Progetto sociale.

Il progetto sociale garantirà la tutela legale delle persone vittime di tratta anche in relazione ai reati previsti dall’art. 10 bis del T.U. sull’Immigrazione.

Monitoraggio dei programmi di protezione sociale

Il monitoraggio delle prese in carico, e dei percorsi di protezione sociale realizzati all’interno dei Progetti sociali di assistenza e tutela, ha come finalità principale la verifica dell’andamento del programma stesso e il raggiungimento degli obiettivi concordati con la persona, e spetta all’Ente titolare del Progetto sociale stesso (Comune o Associazioni), che dovrà relazionare alla Questura competente sull’andamento dei percorsi semestralmente, in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno.

L’Ente Locale, qualora sul proprio territorio esistano più soggetti che attivano programmi di protezione sociale, svolge un ruolo di coordinamento finalizzato in particolare a:

· governo degli accessi e delle prese in carico;

· uniformità dei percorsi di protezione sociale in particolare per quanto attiene a tempi e obiettivi degli stessi;

· definizione e strutturazione di una rete con livelli di accoglienza adeguati alle esigenze.

Conclusione dei programmi di protezione sociale

La conclusione dei programmi di protezione sociale si verifica in tre differenti casi:

· conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 D.lgs 286/98;

· interruzione per condotta incompatibile;

· trasferimento ad altro progetto.

Conversione permesso di soggiorno in motivi di lavoro

Al momento del raggiungimento degli obiettivi previsti nel programma di protezione sociale sottoscritto con la persona (in genere quando la stessa ha raggiunto la piena integrazione sul territorio), il Progetto sociale presenta all’Ufficio Immigrazione la relazione conclusiva che certifica il raggiungimento di tali obiettivi. Sarà richiesta la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 D.lgs 286/98, presentando all’Ufficio Immigrazione idonea documentazione legata alla collocazione abitativa sul territorio della persona, all’occupazione lavorativa o alla condizione familiare. Per quanto riguarda l’elemento dell’occupazione lavorativa, saranno valutate positivamente ai fini della conversione non solo le situazioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma anche quelle a tempo determinato.

La conversione potrà prescindere dall’effettiva conclusione dell’iter giudiziario scaturito dalla denuncia della persona stessa, e nel quale essa possa ritrovarsi coinvolta. Il Progetto sociale, valutando caso per caso, continuerà l’attività di relazione con la persona affinchè prosegua la collaborazione nell’iter giudiziario. Come previsto dalla normativa in vigore, la conversione potrà avvenire solo in caso di avvenuta revoca di precedenti decreti di espulsione

Interruzione del programma di protezione sociale per condotta incompatibile

L’interruzione del programma di protezione sociale per condotta incompatibile avviene quando:

· la persona non rispetta impegni e responsabilità previsti nel programma sottoscritto;

· la persona riprenda volontariamente, in modo diretto o indiretto, le relazioni e i rapporti con il contesto (luoghi e persone) dai quali è nato il grave sfruttamento prima della presa in carico;

· la persona ponga in essere comportamenti illeciti diversi dal punto precedente, e che verranno valutati di volta in volta anche fuori dai casi di rilascio / rinnovo.

L’interruzione comporta, come previsto dalla normativa in vigore, l’immediata comunicazione da parte del Progetto sociale all’Ufficio Immigrazione. Nel caso in cui la persona in programma di protezione sociale (soprattutto per quanto riguarda le prese in carico sul territorio) si renda irreperibile al progetto sociale, lo stesso è tenuto a comunicarlo all’ufficio Immigrazione dopo massimo un mese dall’irreperibilità e formalizzare l’interruzione del programma entro massimo due mesi.

Trasferimento ad altro Progetto sociale

La chiusura del programma di protezione sociale può avvenire quando la persona si trasferisce su altro territorio. In questo caso, il Progetto sociale comunicherà tale trasferimento all’Ufficio Immigrazione della propria Questura e per conoscenza al Progetto sociale per il territorio presso il quale la persona si trasferisce, con indicazione dei nuovi referenti sociali che prenderanno in carico il caso e proseguiranno il percorso di protezione sociale. Ricevuta la comunicazione, il Progetto sociale del territorio dove la persona si trasferisce diventa referente per il caso.

CASI PARTICOLARI, e POSSIBILI VITTIME DI TRATTA PRESSO IL C.I.E.

Situazioni che provengono da fuori del territorio di competenza della Questura di riferimento

Saranno valutate dai Progetti sociali, ai fini della presa in carico nell’ambito dei programmi di protezione sociale, situazioni provenienti da fuori del territorio di competenza.

Si segnalano in particolare le seguenti casistiche:

a) persone prive di permesso di soggiorno, inviate dall’interno o dall’esterno del territorio regionale da uno degli Enti titolari dei progetti di protezione sociale ammessi agli appositi finanziamenti previsti dal Dipartimento pari Opportunità presso la presidenza del Consiglio:

· l’iter giudiziario (denuncia, istanza e ottenimento di permesso di soggiorno per motivi umanitari o nulla osta del magistrato competente) è a carico del soggetto inviante;

· il Progetto sociale presenta il caso all’Ufficio Immigrazione della Questura, indicando i riferimenti delle Forze dell’ordine che hanno seguito l’iter giudiziario sul territorio di provenienza e/o i riferimenti dell’autorità giudiziaria competente. L’istanza verrà completata per le parti accessorie dovute.

b) persone inviate da uno dei progetti della rete regionale e nazionale programmi di protezione sociale, già con permesso di soggiorno articolo 18:

· il Progetto sociale presenta istanza all’Ufficio Immigrazione della Questura, indicando:

· i riferimenti delle Forze dell’ordine che hanno seguito l’iter giudiziario sul territorio di provenienza,

· e/o i riferimenti dell’autorità giudiziaria competente,

· e i riferimenti del progetto inviante,

allegando relazione del servizio inviante e il programma di protezione sociale concordato dal progetto sociale locale con la persona.

c) persone non segnalate all’interno della rete regionale e nazionale dei programmi di protezione sociale:

· il Progetto sociale effettuerà una valutazione caso per caso;

· di norma la situazione verrà inviata ai Progetti sociali attivi nel territorio presso il quale sia avvenuta la storia di sfruttamento, in particolare quando si tratti di luoghi esterni alla regione Emilia Romagna;

· il Progetto sociale potrà predisporre comunque un’accoglienza qualora – effettuata una valutazione basata sui criteri di: situazione attuale di pericolo, legato al mondo della tratta e/o dello sfruttamento; sostenibilità della storia riportata; attualità degli eventi o delle loro conseguenze; relazione costruita con la persona interessata – si evidenzi una situazione di particolare fragilità della persona stessa;

· qualora si ravvisi la possibilità di formalizzazione di denuncia-querela, il Progetto sociale e la

Questura dovranno di norma fare riferimento alla Questura competente per il territorio nel quale si sono svolti i fatti riferiti.

Possibili vittime di tratta presso il C.I.E.

Per quanto riguarda le persone trattenute all’interno del Centri di Identificazione ed Espulsione di Modena, i soggetti firmatari del presente Protocollo, si impegnano ad adottare le seguenti procedure e codici di condotta in materia di tutela dei diritti delle vittime, e di sicurezza della persona:

· segnalazione da parte del referente C.I.E. in forma scritta, al Progetto sociale, e per conoscenza all’Ufficio Immigrazione della Questura, di eventuali situazioni emerse all’interno del C.I.E. rientranti tra quelle delineate nella casistica dell’art.18 o dell’art.13 (indicazione nella segnalazione anche del grado di conoscenza della lingua italiana della persona interessata);

· valutazione da parte del Progetto Sociale del caso, concordando un appuntamento con il referente del C.I.E.;

· colloquio effettuato presso il C.I.E. in forma congiunta (operatore del Progetto sociale, e referente incaricato presso C.I.E.; se necessario, contestuale intervento di mediazione culturale, con persona reperita e attivata dal Progetto sociale, con specifica formazione sui temi della tratta);

· impegno da parte del C.I.E. per l’individuazione di luogo adeguato per l’effettuazione del colloquio, che deve essere protetto e non visibile da altri ospiti;

· presenza congiunta di mediatore culturale e di operatore sociale in caso di colloqui e approfondimenti fatti dal personale interno;

· invio di richiesta formale da parte del Progetto sociale, all’Ufficio Immigrazione della Questura, di inserimento della persona interessata in un programma di protezione sociale;

· qualora gli elementi raccolti comprendano la disponibilità della persona trattenuta alla formalizzazione di una denuncia, se la situazione di sfruttamento è direttamente dipendente dal territorio di competenza e quindi può trovare immediati riscontri, invio della richiesta contestualmente alla Squadra Mobile della Questura per la raccolta della denuncia stessa (con la disponibilità di intervento di mediazione culturale attivato e fornito dal Progetto sociale)

· qualora gli elementi raccolti comprendano la disponibilità della persona trattenuta alla formalizzazione di una denuncia, ma il trattenuto è arrivato da altra città o regione, e/o i fatti riferiti sono relativi ad altro territorio, la denuncia verrà trasmessa all’Ufficio di P.G. competente per gli opportuni adempimenti;

· sostegno della vittima da parte del Progetto sociale per l’iter giudiziario conseguente;

· impegno da parte degli interessati (Progetto Sociale, Questura, referenti CIE) ad individuare un proprio referente operativo con compito di vigilare e facilitare le azioni descritte ed effettuare periodici incontri di monitoraggio.

Presa in carico di cittadini comunitari soggetti a tratta

Il progetto sociale applica le stesse modalità di attivazione ed attuazione dei programmi di protezione sociale applicate per i cittadini non comunitari, escludendo ovviamente le procedure connesse al permesso di soggiorno.

La collaborazione tra progetto sociale e Questura avverrà pertanto con la Squadra Mobile e non l’Ufficio Immigrazione e sarà finalizzata al reciproco scambio di informazioni per la tutela delle persone comunitarie vittime di tratta ed eventuale invio delle stesse.

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

Al fine di realizzare una applicazione compiuta e piena del dispositivo di protezione sociale previsto dall’articolo 18 del D. Lgs. 286/98, sia sul versante del contrasto delle reti criminali correlate alla tratta e al traffico degli esseri umani, sia sul versante della tutela dei diritti delle vittime, tutti i soggetti firmatari del presente protocollo si impegnano a:

1. individuare al proprio interno referenti precisi (allegata al presente protocollo scheda con riferimenti), al fine di creare canali di contatto privilegiati tra i diversi soggetti;

2. favorire la realizzazione di percorsi di adozione di una modulistica univoca, e di utilizzo condiviso di strumenti di monitoraggio dei dati, nel rispetto della normativa vigente in materia;

3. favorire l’attivazione di tavoli territoriali, o momenti di rete periodici, al fine di garantire un costante confronto sull’andamento dei fenomeni, sulla condivisione delle strategie e sull’organizzazione operativa anche in relazione a modifiche normative;

4. favorire lo scambio e la trasmissione di informazioni necessarie alla tutela delle persone trafficate nel rispetto della loro privacy e degli adempimenti di legge;

5. verificare annualmente l’andamento del presente protocollo;

L’Ente Locale Comune di Modena, titolare dei progetti sociali di assistenza, e soggetto attuatore degli interventi in materia di tutela delle vittime, si impegna a:

1. assumere e svolgere pienamente il proprio ruolo di titolarità, quando per la realizzazione di specifiche parti degli interventi vengano sottoscritte convenzioni o stipulate altre forme di collaborazione (nell’ambito delle possibilità previste dalla normativa degli enti pubblici sui contratti e sulla erogazione di beni e servizi) con enti del Terzo Settore, regolarmente iscritti alla Seconda sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a favore degli immigrati; tale ruolo di titolarità prevede:

· il coordinamento di tutti gli Enti;

· la predisposizione di dispositivi di monitoraggio in grado di favorire l’uniformità dei programmi individuali di assistenza realizzati dagli stessi;

L’Ente Locale Comune di Modena, le Associazioni Centro Contro la Violenza e Marta e Maria (sulla base di specifiche convenzioni), titolari dei progetti sociali di assistenza, e soggetto attuatore degli interventi in materia di tutela delle vittime, si impegnano a:

1. garantire forme di immediata reperibilità, a fronte di situazioni di emergenza, in particolare per quanto riguarda la pronta accoglienza di vittime di tratta o di sfruttamento che siano individuate nel corso di operazioni delle forze dell’ordine;

2. assicurare la disponibilità di personale con specifica e qualificata formazione ed esperienza in grado di realizzare interventi di mediazione linguistico-culturale;

3. sviluppare momenti di confronto e collaborazione tra le Unità di strada che svolgono attività di prevenzione sanitaria, e i soggetti che svolgono azioni di tutela delle vittime e azioni di contrasto alle organizzazioni criminali, ai fini di consentire:

· la circolarità delle informazioni sulle singole situazioni di grave fragilità sociale che si presentano in strada, con l’obiettivo di un lavoro integrato tra diversi soggetti, coordinato dall’Ente locale, finalizzato alla costruzione di relazioni significative che possono portare all’emersione di percorsi di tratta e sfruttamento;

· la lettura e riflessione sull’andamento dei fenomeni di tratta e sfruttamento presenti sul territorio.

La Questura / Squadra Mobile o Uffici Investigativi si impegna a:

· adoperarsi, per quanto di propria competenza, nel contenimento dei tempi dell’istruttoria connessa alla verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno (considerando le ripercussioni negative del protrarsi dei tempi di tale complessa procedura per le persone interessate e per il servizio svolto dai Progetti sociali, in relazione al processo di autonomia delle persone prese in carico, che necessariamente ha inizio con la loro regolarizzazione).

La Questura / Ufficio Immigrazione si impegna a:

· garantire referenti, percorsi e momenti prioritari e riservati di trattazione per le istanze di cui al presente protocolo;

· adoperarsi, per quanto di propria competenza, nel contenimento dei tempi dell’istruttoria del procedimento amministrativo connesso alla verifica dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, nonché per le successive fasi di rinnovo (considerando le ripercussioni negative del protrarsi dei tempi di tale complessa procedura per le persone interessate e per il servizio svolto dai Progetti sociali, in relazione al processo di autonomia delle persone prese in carico, che necessariamente ha inizio con la loro regolarizzazione).

Si concorda che il presente protocollo ha validità 2 anni dalla firma dello stesso con verifica intermedia alla fine del primo anno al fine di poterne effettuare una proficua sperimentazione.