
“La pratica della macellazione di ovini e caprini tramite iugulazione e senza l’osservanza delle modalità previste dal D.L.vo n. 333/1998 – si legge nell’ordinanza – è tassativamente vietata dall’ordinamento giuridico italiano e comunitario, tale pratica comporta sofferenze agli animali e può costituire un pericolo per il consumatore a motivo della carenza di condizioni igienico -sanitarie nelle strutture ove viene illegalmente eseguita.
La macellazione rituale può essere eseguita esclusivamente in strutture autorizzate, deve essere eseguita da personale tecnico in possesso dei requisiti prescritti e sotto diretto controllo del Servizio Veterinario competente per territorio, deve in ogni caso risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili”.
“Preso atto che nonostante il Divieto di macellazione rituale illegale di ovini caprini – prosegue l’ordinanza – non è stata ancora debellata detta cruenta pratica, ritenuto di adottare i provvedimenti di competenza finalizzati a: prevenire il fenomeno delle macellazioni rituali illegali, siano esse finalizzate al consumo familiare o a pratiche commerciali, tutelare la salute della collettività dal rischio di malattie veicolate da pratiche di macellazioni non conformi ai dettami di legge e men che rispettose del benessere degli animali”.
L’ordinanza, che ha il numero 372/2011, ribadisce che “E’ fatto divieto assoluto di macellazione rituale illegale su tutto il territorio comunale; la macellazione di animali e, nel caso di specie di ovini e caprini, operata senza l’osservanza delle modalità e delle tecniche prescritte nel D.Lgsvo 333/ 1998 integra il reato di cui all’art. 544-bis del Codice Penale“.
Vieta, inoltre il commercio, la detenzione ed il consumo di carni ovine e caprine ottenute da macellazione rituale illegale.
L’ordinanza dispone che: “ La macellazione rituale: può essere eseguita esclusivamente in strutture autorizzate; deve essere eseguita da personale tecnico in possesso dei requisiti prescritti e sotto diretto controllo del Servizio Veterinario competente per territorio; deve in ogni caso risparmiare agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili”.
Fatta salva l’applicazione della norma penale in tema di maltrattamento di animali, l’inosservanza dell’ordinanza comporta le seguenti sanzioni: il commercio, la detenzione ed il consumo di carni ovine e caprine ottenute da macellazione rituale illegale sono perseguibili con la sanzione con il amministrativa da Euro 500 a Euro 3000; l’inosservanza di ciascuna delle disposizioni relative alla macellazione rituale è perseguita con la sanzione amministrativa da Euro 1.000 a Euro 6.000.




