Nessun ritocco per le aliquote Imu a Reggio Emilia. Il sindaco Graziano Delrio non intende infatti usufruire di questa possibilità al rialzo, di cui i Comuni potevano usufruire entro la data di oggi 31 ottobre: “Nonostante siamo in difficoltà a far quadrare i conti e non ci sia corrispondenza tra i conteggi del governo e quelli del Comune sulle stime extragettito Imu, con circa 2,4 milioni di trasferimento che non ci vengono riconosciuti – afferma il sindaco Delrio – non possiamo pensare di gravare ulteriormente sulle famiglie reggiane, che sono già troppo sotto pressione. Sulle aliquote confermiamo quindi le scelte compiute per tempo, la primavera scorsa, senza rialzarle”.
Un orientamento che era già stato anticipato ai Caf per tempo e che il sindaco ora rende pubblico.
“La seconda rata – continua Delrio – sarà già un impegno importante per i cittadini, perché aggiunge, oltre al versamento della intera aliquota della seconda parte dell’anno, l’integrazione rispetto alla aliquota standard versata a giugno. Sarà quindi una rata più pesante, ma secondo le previsioni, e non perché abbiamo cambiato idea e aumentato l’Imu”.
Rispetto ai casi di Comuni con maggiori difficoltà e che non hanno deliberato le aliquote, a Reggio il destino dell’Imu è infatti già deciso dal 13 marzo 2012, con l’approvazione del Consiglio comunale.
La scadenza del pagamento del saldo Imu 2012 è stata confermata dal Governo per il 17 dicembre 2012.
Di seguito le aliquote d’imposta Imu deliberate dal Comune di Reggio per l’anno 2012, con le relative detrazioni.
L’aliquota agevolata del 5 per mille riguarda:
– L’abitazione principale e pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). Detrazione di 200 euro annui oltre all’eventuale maggiorazione (di detrazione) di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.
– L’unità immobiliare e pertinenze possedute da anziano o disabile, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazione di 200 euro annui oltre a eventuale maggiorazione (di detrazione) di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.
– L’unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Detrazione di 200 euro annui oltre a eventuale maggiorazione (di detrazione) di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.
– L’unità immobiliare e pertinenze possedute da cooperative edilizie a proprietà indivisa ed ex Iacp ed assegnate ai soci o occupanti. Detrazione di 200 euro annui (non si applica la maggiorazione di 50 euro per i figli).
– L’unità immobiliare e pertinenze assegnate al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che, ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, si intende, in ogni caso, assegnata a titolo di diritto d’abitazione. Detrazione di 200 euro annui oltre a eventuale maggiorazione (di detrazione) di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni.
L’aliquota agevolata del 7,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato e 3,8 per mille al Comune) riguarda:
– Le unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze, concesse in locazione a canone concertato (Legge n° 431 del 09/12/1998) o calmierato (convenzione con l’Amministrazione comunale), presentando l’apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti entro il 17 dicembre 2012.
– Le unità immobiliari, comprese le relative pertinenze, a destinazione abitativa concesse in comodato gratuito fra parenti entro il primo grado (genitori e figli) limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare nel territorio comunale, presentando l’apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti entro il 17 dicembre 2012.
L’aliquota agevolata del 8,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato e 4,8 per mille al Comune) riguarda:
– Le unità immobiliari abitative censite nelle categoria catastali da A/1 ad A/9, comprese le relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori o figli) del comodante a condizione che l’utilizzatore (comodatario) vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica, presentando l’apposita dichiarazione per la sussistenza dei requisiti entro il 17 dicembre 2012.
L’aliquota agevolata non può essere applicata nel caso in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’immobile stesso.
L’aliquota agevolata del 1 per mille (di totale competenza comunale) riguarda:
– I fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.l. n° 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 133/1994).
L’aliquota ordinaria è del 9,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato e 5,8 per mille al Comune) riguarda:
– Tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle con aliquota agevolata e del 10,6 per mille.
L’aliquota del 10,6 per mille (di cui 3,8 per mille allo Stato e 6,8 per mille al Comune) riguarda:
– Fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A/1 ad A/9, e pertinenze, a disposizione del proprietario o vuoti per un periodo continuativo di almeno due anni alla data del 1 gennaio 2012 e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
Ulteriori informazioni sul sito del Comune di Reggio Emilia: www.comune.re.it, sezione dedicata “IMU Imposta municipale propria sperimentale”.




