multa_autoIl decreto legge del 21 giugno 2103 n. 69 ha modificato, tra gli altri, il comma 1 dell’art. 202 del Codice della Strada; in particolare ha introdotto il pagamento in misura ridotta del 30% delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada nel caso di pagamento effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

“Sono escluse dal beneficio – chiarisce il Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Stefano Faso – le violazioni più gravi, ovvero quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente; ad esempio la guida in stato di alterazione psicofisica.

Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che ai sensi delle presenti norme deve avere con sé.

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale del 30% – aggiunge il Comandante – il risultato non subisce né troncamento né arrotondamento. Si aggiunge infine che la riduzione del 30% non si applica alle spese di notificazione.

Si invitano pertanto i cittadini destinatari di sanzioni derivanti dal Codice della Strada – conclude il Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo Stefano Faso – a fare particolare attenzione alle date riportate rispettivamente sui Verbali contestati sulla strada o pervenuti tramite notifica: da quella data parte il conteggio dei 5 giorni entro i quali è possibile pagare usufruendo della riduzione prevista dalla legge; analoghe indicazioni valgono per i preavvisi di accertata violazione il cui pagamento nei termini consente la riduzione del 30% ed evita l’aggravio delle spese di notifica”.

Ad oggi non è ancora avvenuta la pubblicazione della Legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, prevista comunque entro il prossimo 18 Agosto.