La presente al fine di contestare formalmente il contenuto dell’articolo pubblicato sui vostri siti relativo alla cosiddetta “Progetti del cuore, interrogazione parlamentare di Zaratti (AVS)”, in quanto gravemente incompleto, fuorviante e lesivo.
L’articolo in oggetto, pur riportando contenuti di natura politico-parlamentare, omette integralmente fatti decisivi e già accertati in sede giudiziaria, determinando una rappresentazione parziale e non conforme al principio di verità sostanziale della notizia.
In primo luogo, si rileva la totale omissione dell’ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 16 febbraio 2026 (R.G. 4245/2025), con la quale è stata accertata la sussistenza di condotte illecite riconducibili a concorrenza sleale per denigrazione e diffusione sistematica di comunicazioni fuorvianti.
In tale provvedimento il Tribunale ha accertato che, in concorso tra loro, i seguenti soggetti:
- Salute in Comune S.r.l.
- Tiziano Motti
- Stefania Bigliardi
- Ferruccio Galli, anche quale legale rappresentante di Protetti Insieme Associazione Diritti
hanno posto in essere una azione massiva, coordinata e reiterata di diffusione di notizie non verificate, parziali o tendenziose, idonea a ledere la reputazione e l’attività economica dei soggetti concorrenti, integrando fattispecie di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. e condotte riconducibili alla diffamazione, con conseguente ordine giudiziale di cessazione immediata delle comunicazioni denigratorie, assistito da sanzione economica per ogni violazione.
Si evidenzia altresì che, nell’ambito del medesimo procedimento cautelare, Progetti del Cuore S.r.l. e Fondazione Progetti del Cuore ETS hanno già prodotto alle autorità giudiziarie ampia documentazione a supporto della piena regolarità della propria attività, documentazione oggetto di valutazione nel contesto della decisione sopra richiamata.
Inoltre, con sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 20 aprile 2026 (n. 50/2026), è stata dichiarata l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’impresa individuale del sig. Tiziano Motti, ex parlamentare UDC, su ricorso promosso da Progetti del Cuore S.r.l. in qualità di creditrice, a fronte di uno stato di insolvenza accertato dal Tribunale, anche alla luce dell’ingente esposizione debitoria risultante dagli atti istruttori.
Tale circostanza si inserisce in un contesto di contrapposizione tra le parti già oggetto di contenzioso e risulta temporalmente e fattualmente connessa alle condotte oggetto dell’ordinanza sopra richiamata, delineando un quadro complessivo che avrebbe richiesto un’attenta verifica e adeguata rappresentazione nell’ambito dell’articolo.
Si evidenzia, inoltre, un ulteriore profilo di particolare rilevanza omesso nell’articolo.
Dalla lettura dell’interrogazione parlamentare richiamata emerge infatti come essa faccia riferimento a segnalazioni e comunicazioni risalenti al mese di novembre 2025, coincidenti con quelle diffuse dai soggetti sopra indicati e già oggetto di valutazione da parte del Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento cautelare conclusosi con l’ordinanza del 16 febbraio 2026 (R.G. 4245/2025).
Tali comunicazioni sono state qualificate dal Tribunale come parte di una azione sistematica e denigratoria, con conseguente ordine di cessazione delle relative condotte.
Ne consegue che l’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Filiberto Zaratti (AVS) si fonda su presupposti fattuali già esaminati e censurati nelle modalità e nella rappresentazione, senza che nell’articolo venga dato conto del sopravvenuto quadro giudiziario.
In tale contesto, l’intervento parlamentare, pur legittimo nelle sue prerogative istituzionali, si inserisce in un quadro fattuale già oggetto di censura da parte dell’autorità giudiziaria, circostanza che avrebbe richiesto una verifica più approfondita e una rappresentazione completa da parte della testata, al fine di evitare la riproposizione – sia pure indiretta – di contenuti già ritenuti non corretti.
L’omissione congiunta di tali provvedimenti giudiziari, nonché del contesto processuale in cui sono stati adottati, determina una rappresentazione dei fatti gravemente incompleta e idonea a trarre in inganno il lettore, alterando il contesto reale nel quale si inseriscono le iniziative descritte.
Tale condotta integra una violazione dei principi fondamentali dell’attività giornalistica, ed in particolare:
* del dovere di verità sostanziale della notizia
* dell’obbligo di completezza e correttezza dell’informazione
* dei criteri di equilibrio tra diritto di cronaca e tutela della reputazione
Si evidenzia altresì come la diffusione di informazioni prive del necessario inquadramento giudiziario, a fronte di provvedimenti già intervenuti, esponga la testata e il Direttore Responsabile a profili di responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c., nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a responsabilità per diffamazione a mezzo stampa.
L’amministratore unico
Daniele Ragone




