Con una ordinanza emanata oggi, il sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi ha disposto l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie – ad eccezione che l’uso della mascherina sia incompatibile con esigenze personali del momento – dal 10 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 per tutto l’arco della giornata e su tutta l’area del Centro storico cittadino, cioè quella compresa all’interno dei viali della Circonvallazione.

Tale obbligo vale per tutti coloro che si trovano a transitare e/o sostare, a piedi o in bicicletta.

Con lo stesso dispositivo, si fa obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie, nello stesso arco temporale dal 10 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, per tutto l’arco della giornata nelle zone di fronte e nelle vie adiacenti agli ingressi dei poli scolastici, delle palestre e nelle aree delle fermate dei bus e dei treni, nelle zone di attesa taxi e auto a noleggio con conducente (Ncc) su tutto il territorio comunale.

Anche questo obbligo vale per tutti coloro che si trovano a transitare e/o sostare, a piedi o in bicicletta nelle zone indicate.

Rimane inalterato l’obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi, sono previste sanzioni da 400 a 1.000 euro.

L’ordinanza potrà essere ulteriormente integrata con l’inserimento di altre zone, qualora si riscontrassero criticità.

Le nuove disposizioni si sono rese necessarie in considerazione della curva dei contagi – in costante crescita da alcuni giorni – che dimostra il persistere della diffusione del virus. In vari casi, si è registrato il mancato rispetto del distanziamento fisico e l’assenza dell’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie da parte dei cittadini.

La ripresa delle attività scolastiche, sportive e lavorative in genere ha determinato inoltre la creazione di situazioni di assembramento di persone in prossimità delle fermate degli autobus e dei treni, nelle ‘stazioni’ dei taxi e delle auto Ncc, situazioni che non sempre consentono il mantenimento del distanziamento fisico previsto dalle normative in vigore.

Nell’ordinanza si fa riferimento al decreto legge 125 del 7 ottobre scorso, che recita fra l’altro: “…l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, si garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Lo stesso decreto stabilisce la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 31 gennaio 2021.

Si fa riferimento infine al decreto 28 del 17 maggio scorso, del presidente della Regione Emilia-Romagna: “ …è obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico. Tale obbligo vige anche nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro”.